Corte di cassazione, sentenza 21 novembre 2018 n. 30126

21 Novembre 2018

Invalide le dimissioni rese in stato di grave turbamento psichico.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il dipendente di un Comune, trovatosi in un contesto lavorativo fonte di stress e di insoddisfazione con conseguenze anche patologiche, si era dimesso dall’impiego in un momento di grave turbamento psichico, che aveva compromesso la propria capacità di rendersi pienamente conto di quello che faceva. Nel giudizio da lui successivamente promosso per ottenere l’annullamento delle dimissioni perché rese in stato di incapacità di intendere e di volere, i giudici di merito avevano respinto la domanda, in considerazione del fatto che il grave turbamento psichico non aveva, secondo la consulenza tecnica d’ufficio, determinato un’incapacità assoluta di intendere e di volere. La Corte cassa questa decisione, ribadendo il proprio orientamento secondo cui per l’annullamento delle dimissioni per incapacità temporanea non è necessaria una totale esclusione della capacità volitiva, ma è sufficiente anche solo un grave e temporaneo turbamento psichico che riduca la capacità di percezione dell’autore in ordine alle conseguenze del proprio atto. La Corte ha quindi rinviato gli atti al giudice di merito per una nuova valutazione, sulla base del principio di diritto così enunciato. – Sezione: rapporto di lavoro