Corte di cassazione, sentenza 21 ottobre 2019 n. 26759
Ancora sul diritto del lavoratore ceduto alla retribuzione dal cedente in caso di mancato ripristino del rapporto di lavoro da parte di quest’ultimo a seguito dell’annullamento giudiziale della cessione di azienda.
Con un’articolata perspicua decisione, la Corte ricostituisce il quadro normativo applicabile alla vicenda in esame, qualificando (sulla scia di una sentenza recente delle sezioni unite civili) come retribuzione il diritto del lavoratore ceduto non reintegrato dal cedente (nonostante l’atto di messa in mora), a seguito della sentenza di annullamento del trasferimento di azienda, con la conseguente inapplicabilità della regola (applicabile in caso di credito risarcitorio) della possibile detrazione dal relativo importo di quanto eventualmente medio tempore altrimenti percepito dal lavoratore, anche quando si tratti della retribuzione erogata dal cessionario presso il quale è continuata la sua prestazione. Sul piano pratico, la regola così affermata è molto importante perché evita di porre nel nulla l’effettività dell’ordine di reintegrazione impartito dal giudice (se infatti dalle retribuzioni dovute dal cedente inadempiente fossero detraibili quelle erogate dal cessionario, cesserebbe ogni stimolo del cedente all’adempimento della sentenza).
Sezione: rapporto di lavoro