Corte di cassazione, sentenza 22 aprile 2016 n. 8180
Il datore di lavoro ha la possibilità di intimare il licenziamento disciplinare anche prima del decorso del termine contrattualmente stabilito di cinque giorni dalle giustificazioni se il lavoratore si è già compiutamente difeso, ma non è obbligato a farlo.
Il contratto collettivo applicato prevedeva un termine di decadenza della possibilità di irrogare una sanzione, decorrente dal termine per presentare le giustificazioni. Nel giudizio, il dipendente sosteneva che, avendo egli proposto le proprie compiute giustificazioni il giorno dopo la contestazione disciplinare, da tale data doveva ritenersi decorrere il termine di cinque giorni previsto dal contratto collettivo per l’irrogazione della sanzione, intervenuta viceversa cinque giorni dopo il termine di legge stabilito per le giustificazioni e pertanto tardiva. La Corte, interpretando l’art. 7, comma 5° comma S.L., nei suoi possibili riflessi in ordine all’interpretazione dell’ulteriore termine di decadenza del contratto collettivo, ha respinto la pretesa del dipendente, con l’affermazione indicata. La sentenza è interessante anche perché riassume e ribadisce i principi in materia di incapacità a testimoniare. – Sezione: rapporto di lavoro.