Corte di cassazione, sentenza 22 febbraio 2016 n. 3416
Ancora sulle “clausole generali”: la proporzionalità della sanzione disciplinare.
Sulle clausole generali, la loro definizione e le possibilità di censurare in cassazione la loro applicazione da parte dei giudici di merito, cfr. Cass. n. 25044/2015, in questa Newsletter n. 23 del 2015. Nel caso in esame, si trattava di un dipendente che era stato sanzionato perché si era rifiutato di prestare la propria opera in giornata domenicale per ragioni religiose. Nel valutare la proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata, la Corte indica, tra gli elementi che, alla stregua del comune sentire e dei principi generali, ne costituiscono specificazioni sul piano interpretativo, l’atteggiamento soggettivo del lavoratore e il contesto in cui si era verificata la mancanza, valorizzando, nel confermare il giudizio di non proporzionalità della sanzione adottata, elementi quali l’affidamento del lavoratore indotto dal precedente atteggiamento di tolleranza del datore, la sua offerta di prestazione in altra giornata di riposo non domenicale, l’esistenza di una vertenza sindacale in corso e la richiesta di non assegnazione al turno domenicale per motivi religiosi. – Sezione: rapporto di lavoro