Corte di cassazione, sentenza 22 luglio 2016 n.15226
22 Luglio 2016
Il lavoratore assente per malattia ha l’onere di verificare l’invio al datore del relativo certificato da parte del medico.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione
Argomenta, infatti, la Corte (in un caso in cui il dipendente era stato licenziato sia perché non aveva tempestivamente avvisato l’azienda dell’assenza per malattia sia perché non era mai pervenuto alla stessa il relativo certificato medico) che è onere del lavoratore far pervenire tempestivamente il certificato medico all’azienda e pertanto, ove l’invio avvenga ad opera del medico per via telematica, egli ha l’onere di verificarne l’effettività. – Sezione: rapporto di lavoro.