Corte di cassazione, sentenza 22 luglio 2019 n. 19660

22 Luglio 2019

Gli accordi di prossimità di cui all’art. 8 D.L. n. 138/2011 possono anche escludere, in caso di licenziamento per crisi, l’erogazione dell’indennità sostitutiva del preavviso.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte ricorda al riguardo che gli accordi di prossimità possono riguardare, anche in deroga di leggi e di contratti collettivi, anche le “conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro…”. Ponendosi poi il problema del necessario rispetto della Carta sociale europea, che prevede l’impegno delle parti a “riconoscere a tutti i lavoratori un ragionevole periodo di preavviso nel caso di cessazione del lavoro”, la sentenza difende la validità dell’accordo di prossimità, affermando che una cosa è il diritto al preavviso – inviolabile – e altra è quello alla relativa indennità sostitutiva – disponibile. Rendendo in tal modo del tutto evanescente il diritto al preavviso, in quanto la sua violazione sarebbe priva di una sanzione altrettanto indisponibile.
Sezione: rapporto di lavoro