Corte di cassazione, sentenza 22 luglio 2019 n. 19660
Gli accordi di prossimità di cui all’art. 8 D.L. n. 138/2011 possono anche escludere, in caso di licenziamento per crisi, l’erogazione dell’indennità sostitutiva del preavviso.
La Corte ricorda al riguardo che gli accordi di prossimità possono riguardare, anche in deroga di leggi e di contratti collettivi, anche le “conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro…”. Ponendosi poi il problema del necessario rispetto della Carta sociale europea, che prevede l’impegno delle parti a “riconoscere a tutti i lavoratori un ragionevole periodo di preavviso nel caso di cessazione del lavoro”, la sentenza difende la validità dell’accordo di prossimità, affermando che una cosa è il diritto al preavviso – inviolabile – e altra è quello alla relativa indennità sostitutiva – disponibile. Rendendo in tal modo del tutto evanescente il diritto al preavviso, in quanto la sua violazione sarebbe priva di una sanzione altrettanto indisponibile.
Sezione: rapporto di lavoro