Corte di cassazione, sentenza 22 maggio 2024 n. 14316
Sviluppi in materia di licenziamento per superamento del periodo di comporto e handicap.
Nel giudizio di impugnazione di un licenziamento per superamento del periodo di comporto, il dipendente ne aveva sostenuto la natura discriminatoria indiretta e quindi la nullità, in ragione del fatto che le assenze per malattia erano attribuibili al suo stato d’invalidità, dovuto agli esiti di un infortunio subito un paio di anni prima. La Corte d’appello aveva respinto il ricorso, affermando che non era emersa la prova che il datore di lavoro fosse a conoscenza della derivazione delle singole assenze per malattia dalla situazione di handicap. Con una interessante sentenza, che, attingendo al diritto comunitario e internazionale, sviluppa l’elaborazione da tempo in atto della tutela appropriata dei disabili nel mondo del lavoro, la Cassazione annulla la decisione, affermando che, sia che conosca la situazione di invalidità, oppure la ignori ma avrebbe dovuto conoscerla se avesse agito con diligenza, il datore di lavoro, per poter sostenere il carattere non discriminatorio del licenziamento per superamento del periodo di comporto del dipendente in situazione di handicap, deve essersi attivato, in collaborazione col lavoratore, per accertare se le assenze per malattia conseguano o non all’invalidità, adottando in caso positivo accomodamenti ragionevoli per evitare il licenziamento, quali ad es., l’allungamento del periodo di comporto o l’esclusione dal computo dello stesso delle assenze per malattia derivante dall’invalidità.