Corte di cassazione, sentenza 22 marzo 2018 n. 7097
Il datore di lavoro condannato a risarcire i danni a una dipendente per avere omesso di intervenire per le molestie sessuali inflittele da un altro lavoratore può rivalersi su quest’ultimo per la parte di responsabilità a lui riferibile.
Nel caso esaminato dalla Corte, si trattava di un Comune che, di fronte alla segnalazione di una dipendente di aver subito molestie sessuali da parte di altro lavoratore, era rimasto colpevolmente inerte al fine della rimozione del fatto lesivo. In tale situazione, essendo stato condannato a risarcire il danno alla salute causato alla donna, aveva chiesto di essere al riguardo “malnevato” dall’autore dell’illecito. I giudici gli danno parzialmente ragione, ripartendo l’onere del risarcimento tra l’autore dell’illecito e il Comune: per il primo, in quanto avrebbe violato l’obbligo di diligenza, fedeltà, correttezza e buona fede inerenti al rapporto di lavoro e per il secondo per aver violato gli obblighi di cui all’art. 2087 c.c.
Sezione: rapporto di lavoro