Corte di cassazione, sentenza 22 novembre 2016 n. 23735
22 Novembre 2016
Il licenziamento per scarso rendimento è di tipo soggettivo, in quanto causato dall’inosservanza da parte del lavoratore dei suoi obblighi contrattuali.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione
La Corte ribadisce in proposito, con approfondite argomentazioni, il proprio orientamento in un caso in cui il datore di lavoro, giustificando il recesso con la pretesa rottura del sinallagma contrattuale dovuta al mancato adeguamento del lavoratore alle esigenze dell’impresa, aveva preteso di qualificare il licenziamento come per giustificato motivo oggettivo, bypassando la disciplina sostanziale e procedimentale del licenziamento disciplinare.
Sezione: rapporto di lavoro