Corte di cassazione, sentenza 22 novembre 2023 n. 32412
Anche nell’appalto di servizi non genuino, il licenziamento dell’appaltatore non si trasferisce al committente datore di lavoro effettivo ed è inesistente.
Con la precedente sentenza del 7 novembre 2023 n. 30945, la Corte aveva affermato che, in materia di somministrazione irregolare di lavoro, a seguito della norma di cui all’art. 80 bis D.L. n. 34/2020, d’interpretazione autentica dell’art. 38 D. Lgs. n. 81/2015, il licenziamento effettuato dal somministratore non è da intendersi riferibile, come invece gli atti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro, all’utilizzatore e deve ritenersi inesistente in quanto proveniente da soggetto diverso dal datore di lavoro effettivo. Con la sentenza in esame, la Corte estende analogicamente la regola, in ragione “dell’identità di ratio e di tutela”, all’interposizione fittizia di manodopera in un caso in cui in giudizio era stato accertato che una lavoratrice, fittiziamente dipendente di una impresa appaltatrice di una serie di servizi di logistica, era in realtà fin dall’inizio alle dipendenze dell’impresa committente. Conseguentemente, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato la titolarità in capo al committente del dissimulato rapporto di lavoro della lavoratrice, simulato con l’appaltatore e aveva dichiarato inesistente il licenziamento effettuato da quest’ultimo.