Corte di cassazione, sentenza 22 novembre 2023 n. 32418

22 Novembre 2023

La reperibilità come orario di lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Alcuni vigili del fuoco, addetti al servizio antincendio presso la base USA di Napoli, svolgenti turni di 24 ore, di cui le 8 ore notturne in alloggio di servizio, a disposizione per eventuali rari interventi (retribuiti a parte), avevano chiesto la condanna del datore di lavoro a pagar loro, per le ore notturne, le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario, con detrazione dell’indennità di pernottamento percepita. Le domande erano state respinte dai giudici di merito, sulla base della valutazione delle ore notturne come ore di riposo e non di lavoro. La Corte non condivide tale valutazione, ricordando che secondo il diritto dell’UE i periodi di reperibilità del lavoratore in azienda (ma anche al di fuori, quando la reperibilità comprime in maniera significativa la facoltà del lavoratore di gestire il proprio tempo libero) costituiscono sicuramente orario di lavoro e non di riposo Tuttavia il diritto comunitario non impone un trattamento economico della reperibilità in maniera identica al lavoro attivo; sicché, conclude la Corte, è legittimo retribuire il lavoro di mera attesa, come nella specie, con un’indennità.