Corte di cassazione, sentenza 22 ottobre 2014 n. 22388
Ribadita l’illegittimità di un LICENZIAMENTO DISCIPLINARE per un comportamento identico a quello già oggetto di una precedente sanzione conservativa, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dello stesso (principio di NE BIS IN IDEM).
Nella vicenda esaminata dalla Corte, un dipendente, sanzionato con un giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per aver sottratto una determinata somma di denaro, era stato poi condannato per peculato in un giudizio penale avente ad oggetto il medesimo fatto. Poiché il contratto collettivo prevedeva tra le ipotesi di giusta causa di licenziamento anche il caso di condanna passata in giudicato per fatti rilevanti anche sul piano disciplinare, il datore di lavoro sosteneva che quest’ultima fosse un’ipotesi sanzionatoria autonoma, applicabile quindi anche ad un fatto già sanzionato da una diversa norma. La Corte ha respinto tale tesi, riaffermando solennemente il principio di NE BIS IN IDEM anche in materia di procedimenti disciplinari. – Rapporto di lavoro.