Corte di cassazione, sentenza 22 ottobre 2018 n. 26675

22 Ottobre 2018

L’inadempimento all’obbligo di repechage comporta la tutela reintegratoria.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato una dipendente era stata licenziata perché divenuta fisicamente inidonea alle mansioni di assunzione, senza che l’impresa ricercasse e le offrisse l’impiego in altri compiti. Nel regime della legge Fornero, si applica la tutela reintegratoria, tra le altre ipotesi, nel caso di ingiustificatezza del licenziamento per inidoneità fisica o psichica del dipendente. Secondo la più recente giurisprudenza della Corte, il fatto, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (quale quello per inidoneità), si compone, oltre all’eventuale soppressione del posto o sopravvenuta inidoneità alle mansioni etc., anche della mancata ricerca e offerta di un diverso posto di lavoro disponibile in azienda. Da qui la conseguenza logicamente tratta dalla Corte, secondo cui anche solo la mancanza di questo secondo elemento determina la ingiustificatezza del licenziamento. Come ultima notazione, la Corte rileva come la medesima conseguenza dovrebbe trarsi nel regime successivo (D. Lgs. n. 23/2015), con riguardo al licenziamento motivato dalla disabilità fisica o psichica del lavoratore, la cui ingiustificatezza comporta la tutela reintegratoria piena. – Sezione: rapporto di lavoro