Corte di cassazione, sentenza 22 settembre 2016 n. 18586

22 Settembre 2016

In caso di riconoscimento della subordinazione, il principio dell’assorbimento di quanto percepito in più rispetto al CCNL non riguarda il T.F.R.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un caso in cui era stata accertata giudizialmente la natura subordinata di un rapporto di lavoro formalmente qualificato come co.co.co. in undici successivi contratti, l’impresa sosteneva che il principio di assorbimento di quanto percepito in più dal lavoratore rispetto ai minimi mensili stabiliti dal CCNL riguardasse anche il trattamento di fine rapporto, in ragione della cadenza annuale dei relativi accantonamenti. La cassazione lo esclude, rilevando che il T.F.R. matura al termine del rapporto di lavoro e il suo ammontare va determinato in base all’importo annuale previsto dalla contrattazione collettiva o, se maggiore, a quello effettivamente percepito. – Sezione: rapporto di lavoro