Corte di cassazione, sentenza 22 settembre 2020 n. 19846
Ricorso per cassazione e novità della questione di diritto proposta, comportante un accertamento in fatto.
Insindacabile, sul piano dell’utilità difensiva, la richiesta del dipendente inquisito disciplinarmente di difese orali dopo quelle scritte, anche se formulata in un momento successivo rispetto a queste.
In un caso in cui il ricorrente in Cassazione aveva sostenuto che la sentenza impugnata aveva omesso di pronunciare su di una questione di diritto, comportante un accertamento di fatto e aveva omesso del tutto tale accertamento, la Corte ricorda che in una ipotesi siffatta, il ricorrente ha l’onere, pena l’inammissibilità del ricorso, di allegare l’avvenuta proposizione della questione avanti al giudice di merito nonché di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto. In un giudizio d’impugnazione di una sanzione disciplinare, la società ricorrente sosteneva che la richiesta del lavoratore di difese orali in aggiunta a quelle scritte, già rese, fosse da ritenere pretestuosa e inoltre da disattendere perché formulata non contestualmente alle difese scritte, ma successivamente. La Corte effettua in proposito un’analisi dello sviluppo progressivo della propria giurisprudenza, per concludere, alla stregua dell’ultimo consolidato proprio orientamento, che il datore di lavoro non ha il potere di sindacare l’efficacia difensiva della richiesta di difese orali dopo quelle scritte e che nessuna norma impedisce che tale richiesta venga formulata dal dipendente dopo la presentazione di difese scritte, entro i cinque giorni concessi a difesa e comunque fino a che non sia emanato il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare.