Corte di cassazione, sentenza 23 agosto 2016 n. 17247

23 Agosto 2016

Possono coesistere due licenziamenti del medesimo dipendente per motivi autonomi.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

L’affermazione si riferisce al licenziamento intimato in regime di tutela reale e, fino a qualche anno fa, era contrastata dal diverso orientamento secondo cui il secondo licenziamento doveva ritenersi inesistente per difetto di causa (che è la cessazione del rapporto). Ora la Corte trae le diverse conclusioni dalla considerazione che, in regime di tutela reale, il rapporto di lavoro non cessa giuridicamente col licenziamento illegittimo, ma subisce unicamente un’interruzione di fatto, rimossa dalla successiva sentenza di reintegrazione ex art. 18 S.L. Ne consegue che un eventuale secondo licenziamento deve ritenersi esistente, anche se la sua efficacia è subordinata al rigetto della domanda di annullamento del primo. – Sezione: rapporto di lavoro