Corte di cassazione, sentenza 23 aprile 2019 n. 11180
Un caso di legittimo rifiuto del lavoratore di trasferirsi in altra sede.
E’ noto che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte, il rifiuto del lavoratore di trasferirsi in altra sede di lavoro non è giustificato sic et simpliciter dall’illegittimità del trasferimento, ma occorre valutare la concreta situazione di fatto, alla ricerca di una soluzione che tenga conto, sul piano della correttezza e buona fede, dei contrapposti interessi della parti del rapporto di lavoro. Nel caso esaminato, la Corte ritiene decisamente illegittimo il licenziamento di una lavoratrice che non si è presentata nel posto di lavoro in cui era stata ingiustificatamente trasferita in sede di ripristino del rapporto di lavoro a seguito della dichiarazione di nullità del termine ad esso apposto. In proposito, la Corte ritiene adeguata la reazione inadempiente della lavoratrice in ragione del fatto che reagiva a un duplice inadempimento del datore di lavoro: di ripristino del rapporto e di riammissione in concreto nel precedente posto o in altro di possibile trasferimento solo in caso di comprovate oggettive esigenze aziendali.
Sezione: rapporto di lavoro