Corte di cassazione, sentenza 23 aprile 2019 n. 11180

23 Aprile 2019

Un caso di legittimo rifiuto del lavoratore di trasferirsi in altra sede.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

E’ noto che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte, il rifiuto del lavoratore di trasferirsi in altra sede di lavoro non è giustificato sic et simpliciter dall’illegittimità del trasferimento, ma occorre valutare la concreta situazione di fatto, alla ricerca di una soluzione che tenga conto, sul piano della correttezza e buona fede, dei contrapposti interessi della parti del rapporto di lavoro. Nel caso esaminato, la Corte ritiene decisamente illegittimo il licenziamento di una lavoratrice che non si è presentata nel posto di lavoro in cui era stata ingiustificatamente trasferita in sede di ripristino del rapporto di lavoro a seguito della dichiarazione di nullità del termine ad esso apposto. In proposito, la Corte ritiene adeguata la reazione inadempiente della lavoratrice in ragione del fatto che reagiva a un duplice inadempimento del datore di lavoro: di ripristino del rapporto e di riammissione in concreto nel precedente posto o in altro di possibile trasferimento solo in caso di comprovate oggettive esigenze aziendali.
Sezione: rapporto di lavoro