Corte di cassazione, sentenza 23 febbraio 2016 n. 3487
23 Febbraio 2016
Nel caso della cessione di crediti INPS degli anni 1999-2001, il rimborso da parte del cessionario del 2% dei crediti riscossi o recuperati spettava all’Istituto e non all’avvocatura interna.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione
La decisione fa seguito a una serie di pronunce uniformi del 2015 in tema di cartolarizzazione dei crediti INPS disposta da una legge del 1998 per i crediti maturati e maturandi fino al 31.12.2001 e fonda sulla considerazione che, in base alla normativa riferita a tale cessione, la quota del 2% costituiva il corrispettivo degli oneri complessivamente sostenuti dall’ente per la riscossione dei crediti e non rappresentava, viceversa, competenze dovute per l’attività legale svolta in favore del cessionario. – Sezione: rapporto professionale.