Corte di cassazione, sentenza 23 gennaio 2019 n. 1852
Tutela reintegratoria al dipendente licenziato collettivamente per cessazione dell’attività se l’attività prosegue, anche solo parzialmente.
La sentenza si segnala per l’accurata ricognizione della disciplina in materia di licenziamento collettivo per riduzione del personale. Nel caso esaminato, era risultato che nel periodo di mobilità per cessazione dell’attività l’impresa aveva acquisito alcune commesse e dopo il licenziamento aveva assunto nuovamente alcuni dei dipendenti licenziati e appaltato a imprese esterne alcuni lavori. La prosecuzione dell’attività dopo il licenziamento totale dei dipendenti comportava pertanto la rottura del nesso di causalità tra progettata cessazione e singolo licenziamento, con gli effetti conseguenti sul piano della regolarità della procedura prescritta in caso di licenziamento collettivo, anche in termini di applicazione dei criteri di scelta. Da ciò l’applicazione, nel caso del licenziamento impugnato, della tutela reintegratoria ex legge Fornero.
Sezione: rapporto di lavoro