Corte di cassazione, sentenza 23 maggio 2017 n. 12911 – Anche per le imprese di vigilanza privata valgono gli obblighi di assunzione di disabili, salvo eccezioni espressamente autorizzate.

23 Maggio 2017

Applicabile la tutela reintegratoria, se l’inserimento nella lista di mobilità di un disabile viola la relativa quota di riserva.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il diritto al lavoro dei disabili è assicurato in Italia anzitutto attraverso l’imposizione a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, dell’obbligo di assunzione secondo quote di riserva, definite in percentuale sul numero degli occupati, A tale obbligo sono apportate alcune specifiche deroghe, tra le quali quella relativa ai “servizi di polizia”, in cui il collocamento obbligatorio vale unicamente per i servizi amministrativi. Nella sua prima parte, l’interessante, articolata sentenza esclude che la deroga possa applicarsi, estensivamente o per analogia, anche agli istituti di vigilanza privati, dato il carattere tassativo delle deroghe e tenuto altresì conto che gli istituti di vigilanza privata possono fruire di deroghe parziali specificamente autorizzate, a determinate condizioni, dall’autorità.
Quanto alla seconda massima, ferma la regola di legge di annullabilità del licenziamento dell’inabile per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo se viola la relativa quota di riserva, si era posto in giudizio il problema della sanzione adeguata al caso, con riguardo alla disciplina di cui alla c.d. legge Fornero. La Corte opta per l’applicazione della tutela reintegratoria, integrata con il risarcimento danni in misura peraltro non superiore alle 12 mensilità di retribuzione (ipotesi di cui al 4° comma dell’art. 18 S.L.).
Sezione: rapporto di lavoro privato