Corte di cassazione, sentenza 23 marzo 2018 n. 7308
Il licenziamento intimato dal fallimento comporta, se illegittimo, le conseguenze patrimoniali derivanti dal relativo accertamento.
La Corte ricorda che con la dichiarazione di fallimento dell’impresa, il rapporto di lavoro con questa intercorrente rimane sospeso fino alla decisione del curatore (in tempi ragionevoli) di subentrare nel rapporto di lavoro o di scioglierlo. Ma se decide di scioglierlo, rimane esposto alle conseguenze patrimoniali derivanti dall’accertamento dell’illegittimità del licenziamento (nella specie, ex art. 18 S.L., il risarcimento danni nella misura della retribuzione dovuta dal licenziamento alla reintegrazione). La Corte ha pertanto stabilito il diritto del dipendente, il cui licenziamento da parte del fallimento era stato dichiarato inefficace, all’ammissione al passivo fallimentare del credito conseguente.
Sezione: rapporto di lavoro