Corte di cassazione, sentenza 23 novembre 2017 n. 27948
Ancora sul diritto incondizionato al riposo retribuito nei quattro giorni di festività infrasettimanali.
La Corte ribadisce il proprio consolidato orientamento in materia (cfr. ad es. Cass. n. 21209/16, nella Newsletter n. 19/2016) in un caso in cui, secondo il datore di lavoro, la retribuzione non era dovuta in quanto i dipendenti si erano rifiutati di prestare lavoro in tali giornate (8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 6 gennaio) nonostante il contratto collettivo ne prevedesse l’obbligo in presenza di esigenze aziendali. La Corte afferma viceversa l’inderogabilità della legge – che stabilisce il diritto al riposo retribuito – ad opera della contrattazione collettiva, che nel caso di specie interpreta peraltro nel senso che legittimamente prevede solo una facoltà e non un obbligo del lavoratore di aderire alla richiesta aziendale.
Sezione: rapporto di lavoro privato