Corte di cassazione, sentenza 23 ottobre 2018 n. 26815 – “Ne bis in idem”, se al licenziamento per una condotta abituale succede altro licenziamento per fatti riconducibili a quella abitudine.
Commento
Il responsabile di una filiale bancaria era stato prima licenziato per l’abituale condotta di incaricare i colleghi di fare la spesa per suo conto e poi, dopo l’annullamento del licenziamento, nuovamente licenziato per tre precisi episodi, verificatisi nel medesimo arco temporale, in cui egli avrebbe incaricato un dipendente della filiale a fare per lui la spesa. Nonostante l’apparente diversità della contestazione disciplinare, i giudici hanno rilevato la riconducibilità dei fatti contestati col secondo licenziamento alla condotta abituale contestata col primo e quindi hanno applicato il principio per cui non è possibile licenziare due volte un dipendente per i medesimi fatti, dichiarando pertanto nullo il secondo licenziamento.
Sezione: rapporto di lavoro