Corte di cassazione, sentenza 24 agosto 2016 n. 17303
Non spetta al lavoratore l’indennità di disoccupazione ordinaria in caso di risoluzione consensuale del rapporto.
La Cassazione conferma al riguardo il proprio orientamento: nonostante che la legge si riferisca unicamente alle dimissioni, l’atto del lavoratore di partecipazione ad una risoluzione consensuale è infatti considerato identico alle dimissioni. La Corte precisa peraltro che la regola non si applica al caso di dimissioni (o adesione del lavoratore ad una risoluzione consensuale) per giusta causa, in ragione cioè di un gravissimo inadempimento del datore di lavoro, che nel caso di specie non ritiene peraltro di ravvisare nel fatto che l’impresa, sopprimendo un determinato posto di lavoro per proprie esigenze, avrebbe compromesso le aspettative di sviluppo di carriera del dipendente. – Sezione: rapporto di lavoro