Corte di cassazione, sentenza 24 agosto 2024 n. 25217

24 Agosto 2023

Se la domestica s’infortuna, è il datore di lavoro che deve provare l’adozione delle misure di sicurezza.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il caso di una collaboratrice domestica caduta da una scala, mentre rimuoveva alcune tende nell’appartamento del datore di lavoro, dà modo alla Cassazione di ribadire i principi ormai consolidati in materia di ripartizione dell’onere della prova in un giudizio di risarcimento danni per infortunio sul lavoro. Mentre i giudici di merito avevano respinto la domanda di risarcimento della donna perché non avrebbe provato che la scala fosse priva di antisdrucciolo e inoltre era risultato che l’attività era stata frutto dell’iniziativa della stessa, in assenza del datore, la Corte, cassando con rinvio la sentenza d’appello, ricorda che: (i) la responsabilità datoriale conseguente alla violazione delle regole antinfortunistiche ha natura contrattuale; (ii) sotto il profilo probatorio in giudizio, da ciò discende che, mentre il lavoratore è tenuto a provare la lesione all’integrità psico-fisica e il nesso di causa tra la lesione e l’espletamento della prestazione lavorativa, grava invece sul datore di lavoro l’onere di dimostrare l’assenza di colpa, ossia di avere ottemperato all’obbligo di protezione del lavoratore, rispettando tutte le prescrizioni dettate dalla legge, nonché quelle suggerite dall’esperienza, dalla tecnica e dalla specificità del caso concreto (nel caso esaminato, di aver vietato alla domestica di effettuare l’operazione in sua assenza e di averla comunque dotata di una scala idonea).