Corte di cassazione, sentenza 24 febbraio 2020 n. 4879

24 Febbraio 2020

Tutela reintegratoria se il fatto contestato è diverso da quello indicato nella lettera di licenziamento.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La pronuncia riguarda un licenziamento disciplinare intimato in regime di legge Fornero, ma la Corte afferma che analoga soluzione vale nel regime di cui al successivo D. Lgs. n. 23/2015. In ambedue i casi, la violazione delle norme relative al procedimento disciplinare comporta unicamente una tutela indennitaria, salvo che ricorra anche un difetto di giustificazione. E il difetto massimo di giustificazione, che comporta la tutela reintegratoria di cui al 4° comma dell’art. 18 S.L. si verifica in caso di insussistenza del fatto contestato, che secondo la Corte ricorre appunto anche quando quest’ultimo sia radicalmente diverso da quello indicato nella lettera di licenziamento. La difesa della società aveva viceversa sostenuto che anche il caso considerato in giudizio rientrerebbe nell’ipotesi di violazione della procedura di cui all’art. 7 S.L., che comporta la mera tutela indennitaria.
Sezione: rapporto di lavoro