Corte di cassazione, sentenza 24 maggio 2017 n. 13015
Un limite alla giustificazione del licenziamento per motivi oggettivi.
Nel caso di un dipendente licenziato per motivi oggettivi, nonostante la società presentasse un bilancio positivo, la Corte, ribadisce la propria più recente giurisprudenza secondo cui il giustificato motivo di licenziamento può anche consistere in una diversa ripartizione di compiti tra il personale (che conduca all’esubero di una posizione di lavoro), attuata ai fini di una più efficiente e produttiva gestione aziendale, purché tale diversa distribuzione di compiti sia all’origine del licenziamento e non ne costituisca mero effetto di risulta. E precisa che, nel procedere al riassetto dell’impresa, l’imprenditore può ricercare un maggior profitto mediante la riduzione del costo del lavoro, ma con il limite che quest’ultimo non può essere l’unico suo obiettivo, attraverso un licenziamento non giustificato dall’effettiva riorganizzazione aziendale, ma unicamente finalizzato al risparmio conseguente all’assunzione di altro dipendente meno costoso.
Sezione: rapporto di lavoro privato