Corte di cassazione, sentenza 25 giugno 2018 n. 16702
La mancata prova del fatto giustificativo del licenziamento per un motivo oggettivo non equivale alla manifesta insussistenza dello stesso”.
Nel regime introdotto dalla legge Fornero (poi innovato dal c.d. jobs act per le assunzioni successive al 7 marzo 2015), è prevista la reintegrazione nel caso di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Richiamando la regola già affermata con la sentenza n. 10435 di quest’anno (cfr. il n. 9 della Newsletter), la Corte accoglie una nozione restrittiva di “manifesta insussistenza”, riferendola esclusivamente a una chiara, evidente e facilmente verificabile inesistenza del fatto giustificativo e non a qualunque ipotesi di mancanza di prova dello stesso.
Sezione: rapporto di lavoro