Corte di cassazione, sentenza 25 luglio 12018 n. 19745
Solo l’importo netto va restituito al datore di lavoro che ha pagato un’indennità in base a una sentenza poi riformata.
Nel caso esaminato dalla Corte, una sentenza di primo grado aveva dichiarato nullo il termine apposto a un contratto di lavoro condannando il datore a pagare al lavoratore il danno rappresentato dalle retribuzioni perdute dalla scadenza del termine. In appello, la sentenza era stata riformata, con la riduzione del danno all’indennità risarcitoria prevista dalla legge n. 183 del 2010, nel frattempo intervenuta. Di fronte alla pretesa del datore di lavoro di ottenere la restituzione dell’importo ottenuto in più dal lavoratore al lordo delle ritenute (non percepite dal lavoratore ma versate al rischio), la Corte afferma viceversa che spetta al datore di lavoro richiedere al fisco la restituzione delle imposte non dovute e ribadisce nella materia il principio secondo il quale il solvens non può ottenere dall’accipiens più di quanto quest’ultimo abbia da lui percepito.
Sezione: rapporto di lavoro