Corte di cassazione, sentenza 25 maggio 2017 n. 13196
Nullo il regolamento aziendale che vieta al dipendente part time di svolgere altri lavori.
Il dipendente a part time di un Patronato (persona giuridica di diritto privato svolgente, secondo la legge, funzioni di pubblica utilità) era stato licenziato con la motivazione di aver violato il regolamento aziendale, lavorando per terzi al di fuori dell’orario di lavoro. Nel giudizio di impugnazione del licenziamento, la Corte, cassando la sentenza di merito, interpreta in maniera costituzionalmente orientata la norma del regolamento aziendale, nel senso che essa vieta l’esercizio di attività lavorativa presso terzi al di fuori dell’orario di lavoro unicamente nel caso in cui questa sia incompatibile con i doveri d’ufficio.
Sezione: rapporto di lavoro privato