Corte di cassazione, sentenza 25 novembre 2019 n. 30679
Sui limiti della rilevanza, sul piano risarcitorio, del concorso di colpa del lavoratore infortunato nella causazione dell’infortunio.
Secondo la Corte, la materia è condizionata da un lato dal fatto che è il datore di lavoro che organizza la prestazione lavorativa e lo fa perseguendo un proprio vantaggio economico e dall’altro, che nella prestazione è coinvolta la persona umana e quindi il rischio per la sua salute. Da ciò la portata pervasiva dell’obbligo di protezione da parte del datore di lavoro, che se non esclude l’eventuale responsabilità esclusiva del lavoratore che abbia agito in maniera abnorme, imprevedibile e inevitabile, ridimensiona il suo possibile concorso di colpa, escludendolo che la sua condotta incauta determini un concorso che riduca il risarcimento dovuto dal datore di lavoro ogni qual volta la violazione, nel contesto indicato, di un obbligo di prevenzione da parte del datore sia giuridicamente da considerare come munita d’incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell’evento dannoso (nei termini ampliamente esemplificati dalla motivazione della sentenza).
Sezione: rapporto di lavoro