Corte di cassazione, sentenza 25 ottobre 2021 n. 29907
Sul lavoro nelle c.d. festività infrasettimanali nelle imprese aereoportuali.
Come è noto, è consolidato, in sede di legittimità, il principio interpretativo, secondo cui nelle festività il lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro. Ma per le festività diverse dalla domenica, il lavoratore può accordarsi col datore di lavoro per lavorare. Il dipendente di un’impresa aereoportuale aveva agito in giudizio per ottenere la dichiarazione del suo diritto ad astenersi dal lavoro nelle giornate suddette, nelle quali l’impresa lo faceva viceversa lavorare. La Corte di cassazione ribadisce tale diritto, ma pone anche in evidenza l’assoluta esigenza dell’impresa aereoportuale di assicurare il servizio, per la sicurezza dei passeggeri dell’aereo. Quindi, trova un possibile contemperamento dei due diritti nella norma del contratto collettivo applicato (entrata tra le condizioni del contratto individuale di lavoro attraverso il richiamo, in sede di assunzione, alla disciplina del contratto), che prevede appunto la possibilità di lavoro festivo, senza pregiudicare il diritto al relativo riposo e stabilendone le condizioni e il trattamento.