Corte di cassazione, sentenza 25 settembre 2017 n. 22288
Verso il danno esistenziale inteso come danno in re ipsa?
In un caso di demansionamento che, in quanto lesione di diritti del lavoratore costituzionalmente garantiti, comporta il risarcimento del danno non patrimoniale eventualmente provocato anche sub specie del c.d. danno esistenziale, la Corte, ribadendo la propria giurisprudenza secondo la quale tale danno deve essere comunque provato dal lavoratore anche solo attraverso presunzioni, ritiene peraltro, nel caso esaminato, che rappresentino sufficienti indici presuntivi della sussistenza di tale danno “la lesione alla dignità personale e al prestigio professionale” del lavoratore, elementi predicabili in ogni caso di grave dequalificazione professionale.
Sezione: rapporto di lavoro privato