Corte di cassazione, sentenza 25 settembre 2018 n. 22656
Illegittimo il licenziamento della dipendente che, di fronte a un trasferimento nullo, aveva continuato a offrire la propria prestazione presso la sede aziendale originaria.
La Corte avalla tale soluzione adottata dai giudici di merito, ponendo a confronto il comportamento del datore di lavoro che (in sede di reintegrazione) aveva disposto il trasferimento della lavoratrice a una sede disagiata e molto lontana dalla sua abitazione e l’atteggiamento di quest’ultima, che non si era limitata a rifiutare il trasferimento gravemente lesivo, ma aveva continuato a offrire la propria prestazione presso la sede originaria. Valutando i due comportamenti, i giudici hanno ritenuto legittima la reazione in autoresponsabilità della lavoratrice (art. 1460 cod. civ.: inadimpleti non est adimplendum).
Sezione: rapporto di lavoro