Corte di cassazione, sentenza 26 aprile 2018 n. 10137

26 Aprile 2018

Computabile ai fini del t.f.s. il periodo di sospensione cautelare facoltativa del pubblico dipendente, cui non sia seguito l’avvio o la prosecuzione del procedimento disciplinare.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La ragione di questa regola risiede nel carattere interinale e strumentale della sospensione cautelare, per cui se non si realizza il provvedimento di cui è servente, vale a dire il licenziamento o la sospensione disciplinare, si applica la regola della restitutio in integrum relativamente al periodo di sospensione. E ciò, secondo la Corte, vale anche nel caso in cui, pendente il procedimento disciplinare o prima dell’inizio dello stesso, il rapporto di lavoro si estingua, anche per dimissioni del dipendente. Anche in questo caso, infatti, nel pubblico impiego contrattualizzato è possibile iniziare o proseguire un procedimento disciplinare postumo, fino alla definitiva definizione della relativa vicenda. Ne consegue che ove la P.A., come nel caso esaminato non abbia attivato il procedimento disciplinare dopo la cessazione del rapporto di lavoro, non si sottrae all’obbligo della restitutio nel periodo di sospensione cautelare.
Sezione: rapporto di lavoro