Corte di cassazione, sentenza 26 febbraio 2021 n. 5476
Discriminatorio concedere il rinnovo di tutti i contratti a termine salvo quello di una lavoratrice in gravidanza.
Le leggi finanziarie del 2004 e 2005 avevano concesso agli enti pubblici di ricerca la possibilità di rinnovare i contratti a termine in scadenza, avviando gli interessati con determinati requisiti a un percorso di stabilizzazione. Il caso di un ente di ricerca che aveva stabilito il rinnovo di tutti i contratti a termine analoghi, salvo quello dell’unica lavoratrice a termine in gravidanza, rappresenta per la Corte l’occasione per sviluppare un’accurata analisi della normativa e delle prassi giurisprudenziali europee e nazionali sul tema della discriminazione collegata alla gravidanza e alla maternità come discriminazione di genere. La conclusione è nel senso sopra indicato, applicando le regole processuali proprie dell’accertamento della discriminazione.