Corte di cassazione, sentenza 26 gennaio 2017 n. 2000

26 Gennaio 2017

Ancora sulle ferie dei dirigenti.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La controversia aveva ad oggetto l’interpretazione di una norma del contratto collettivo dirigenti medici e veterinari del S.S.N., la quale stabilisce che a questi, alla cessazione dal servizio, è dovuta un’indennità per le ferie non godute solo se la mancata fruizione dipende da causa di servizio o comunque da cause indipendenti dalla volontà del dirigente. In contrasto con quanto sostenuto dall’ente datore di lavoro, la Corte ribadisce che, nel rispetto del principio di irrinunciabilità delle ferie, la norma va interpretata nel senso che essa è applicabile solo al caso in cui il dirigente abbia il potere di attribuirsi autonomamente il periodo di ferie senza ingerenza del datore di lavoro.
Sezione: rapporto si lavoro