Corte di cassazione, sentenza 26 gennaio 2017 n. 2004
Necessaria la colpa grave per il licenziamento della lavoratrice madre.
Nel caso esaminato, la lavoratrice, in stato di gravidanza, era stata licenziata per una mancanza (assenza ingiustificata) prevista dal C.C.N.L. applicabile come giusta causa di licenziamento e i giudici di merito avevano ritenuto che ciò fosse sufficiente per la sua legittimità. La Corte viceversa ricorda che per licenziare una lavoratrice madre (dall’inizio della gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino) non è sufficiente un giustificato motivo o una giusta causa prevista dal C.C.N.L., ma è necessaria quella specifica colpa grave che la legge stabilisce proprio per questo tipo di licenziamento e la cui ricorrenza in concreto va rigorosamente accertata dai giudici di merito con la più ampia e articolata considerazione degli elementi di fatto – oggettivi, soggettivi e psicologici – rilevanti. – Sezione: rapporto di lavoro