Corte di cassazione, sentenza 26 gennaio 2017 n. 2011

26 Gennaio 2017

Ancora sul demansionamento nel pubblico impiego.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Trasferito dalla responsabilità di un settore a quella di un altro, ritenuto di minore importanza, il dipendente di un Comune aveva invocato la tutela di cui all’art. 2103 cod. civ., che garantisce l’equivalenza sostanziale delle mansioni in caso di mutamento. I giudici rigettano le domande, in ragione del fatto che ambedue le posizioni organizzative erano inquadrate dal C.C.N.L. nella medesima qualifica. In proposito, la Corte ribadisce che al pubblico impiego contrattualizzato è applicabile la diversa disciplina di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 165 del 2001, che consente l’incondizionato mutamento di mansioni all’interno della medesima qualifica, come individuata dalla contrattazione collettiva, anche indipendentemente dal rispetto del bagaglio professionale acquisito nella precedente fase del rapporto di lavoro e senza che ciò possa essere sindacato dal giudice (salvo il diverso caso di un vero e proprio svuotamento delle mansioni).
Sezione: rapporto di lavoro