Corte di Cassazione, sentenza 26 gennaio 2024, n. 2516
Ancora sul licenziamento del dipendente che lavora durante l’assenza per malattia.
Nel caso di un dipendente licenziato per avere prestato attività lavorativa per due giorni presso l’attività commerciale della moglie durante un periodo di assenza per malattia protrattosi per una settimana, la Cassazione, nel confermare il rigetto dell’impugnazione, ribadisce che lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la stessa attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio.