Corte di Cassazione, sentenza 26 giugno 2023, n. 18160

26 Giugno 2023

Computabili nella retribuzione feriale dei macchinisti ferroviari le indennità di condotta e di riserva.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Tribunale e Corte d’appello avevano riconosciuto il diritto di alcuni macchinisti ferroviari a vedersi computare nella retribuzione feriale i compensi spettanti a titolo di incentivo per indennità di condotta e indennità di riserva, previsti dalla contrattazione aziendale. I giudici di merito, muovendo dall’accoglimento di una nozione europea di retribuzione, inclusiva di qualsiasi importo pecuniario collegato all’esecuzione delle mansioni e correlato allo statuto professionale del lavoratore, avevano, in particolare, rilevato come l’attività di condotta e il servizio di riserva costituiscano attività tipiche della mansioni di macchinista, le cui relative voci retributive dovevano pertanto considerarsi compensative anche dello statuto professionale dei lavoratori ricorrenti; avevano altresì accertato che le due indennità incidevano in misura rilevante (25/30%) sul trattamento economico mensile dei macchinisti e che, conseguentemente, il loro mancato computo nella retribuzione feriale poteva costituire un deterrente all’esercizio del diritto alle ferie. La Cassazione, nel rigettare il ricorso della società, osserva che: (i) la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie deve allinearsi ai principi fissati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che in più occasioni ha precisato che l’espressione “ferie annuali retribuite”, contenuta nell’art. 7 della direttiva n. 88 del 2003, va intesa nel senso che, per la durata delle ferie annuali, al lavoratore deve essere garantita una retribuzione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, ciò in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie; (ii) a tali principi, che risultano vincolanti per il giudice nazionale, si sono attenuti i giudici di merito, i quali, infatti, hanno proceduto correttamente a una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell’eliminazione di voci economiche della retribuzione durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni tipiche della qualifica rivestita