Corte di cassazione, sentenza 26 giugno 2023 n. 18168

26 Giugno 2023

Inutilizzabili i controlli della posta aziendale del dipendente effettuati in base a un semplice sospetto.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un dirigente era stato licenziato in tronco in base alle informazioni raccolte dal datore di lavoro attraverso l’esame della sua corrispondenza con la posta aziendale in dotazione, che avrebbe rilevato condotte violative dei doveri di diligenza e di fedeltà. In giudizio, la Cassazione, confermando l’accoglimento delle domande per la mancata giustificazione del controllo tecnologico, qualifica l’accertamento operato dal datore di lavoro come inerente ai c.d. controlli difensivi in senso stretto, come tali sottratti all’osservanza delle disciplina di cui all’art. 4, comma 1° (versione attuale) dello Statuto dei lavoratori, ma non all’obbligo di motivarli con il fondato (su fatti precisi, da provare in giudizio) sospetto dell’avvenuta commissione di una condotta illecita. Tali controlli devono inoltre essere svolti con l’osservanza del terzo comma dell’art. 4 (preventiva informazione sui controlli e rispetto del codice della privacy), nel quadro di un corretto contemperamento degli interessi dell’impresa con quelli alla dignità del lavoratore.