Corte di cassazione, sentenza 26 luglio 2018 n. 19863
Nulli i licenziamenti conseguenti alla scissione di un’unica società in tre diverse imprese con l’effetto di frammentare la forza lavoro per eludere la disciplina sui licenziamenti collettivi.
Un’unica società si era scissa in tre, continuando peraltro a operare come soggetto indistinto (gestione unitaria e indistinta, unico capannone, unica commessa, identiche mansioni dei vari dipendenti). Successivamente le tre società aveva licenziato per giustificato motivo oggettivo alcuni dipendenti (12 tra le tre società), uno dei quali aveva impugnato l’atto, sostenendo che con la scissione la società aveva realizzato l’effetto della frammentazione del personale pur unitariamente diretto, così eludendo la disciplina sui licenziamenti collettivi. I giudici gli danno ragione, qualificando la complessa operazione come frode alla legge sui licenziamenti collettivi.
Sezione: rapporto di lavoro