Corte di cassazione, sentenza 26 maggio 2017 n. 13383 – Diritto di difesa (anche nei procedimenti disciplinari), diritto di critica e diritto di cronaca.
Ai fini della tutela reintegratoria in caso di licenziamento disciplinare nel regime della “legge Fornero”, il fatto contestato deve ritenersi non sussistente se non è giuridicamente illecito.
La sentenza analizza anzitutto la diversa portata dei limiti al diritto di difesa rispetto a quelli riferibili al diritto di critica e al diritto di cronaca nel caso di un dipendente licenziato perché nelle giustificazioni da una contestazione disciplinare aveva accusato il superiore di condurre una guerra personale contro di lui.
Come è noto, la legge Fornero distingue, ai fini della tutela dai licenziamenti disciplinari ingiustificati, il caso in cui il fatto contestato non sussista, a cui consegue la reintegrazione del lavoratore, dagli altri casi di ingiustificatezza, che danno luogo unicamente a una tutela indennitaria. Dopo aver giustificato come esercizio del diritto di difesa il comportamento tenuto da un lavoratore in sede di giustificazioni disciplinari (che aveva dato luogo al suo licenziamento), la Corte riconduce l’ipotesi alla fattispecie “insussistenza del fatto contestato”, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, così aderendo all’ampio orientamento che interpreta il “fatto” come quello giuridicamente illecito.
Sezione: rapporto di lavoro privato