Corte di cassazione, sentenza 26 marzo 2019 n. 8385

26 Marzo 2019

Ha natura dichiarativa e non costitutiva la sentenza che dichiara la nullità del termine apposto al contratto di lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Conseguentemente, secondo la Corte (superando i dubbi che potrebbero sorgere alla luce del tenore letterale dell’art. 1, comma 13 della legge Fornero), il rapporto di lavoro deve intendersi a tempo indeterminato fin dall’origine e al lavoratore da reintegrare è dovuta, per il periodo dalla scadenza del termine alla sentenza, la speciale indennità forfettaria di cui all’art. 32 della legge n.183/2010 e, per il periodo successivo, la retribuzione piena. La sentenza che la Corte cassa attribuiva viceversa al lavoratore licenziato anticipatamente rispetto al termine poi dichiarato nullo solo le retribuzioni fino alla naturale scadenza del termine e l’indennità forfettaria.
Sezione: rapporto di lavoro