Corte di cassazione, sentenza 26 novembre 2018 n. 30548
26 Novembre 2018
Ancora sul trasferimento di un ramo autonomo d’azienda.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione
In un caso in cui una società, nel trasferire un settore dell’azienda, ne aveva trattenuta una parte che i giudici di merito avevano ritenuto essenziale per il suo autonomo funzionamento, la Corte ribadisce che, poiché si realizzi il trasferimento di un ramo di azienda, è necessario che questo costituisca, già al momento del trasferimento, un’unità produttiva funzionalmente autonoma, senza necessità di particolari integrazioni da parte del cessionario. – Sezione: rapporto di lavoro