Corte di cassazione, sentenza 26 ottobre 2016 n. 21640
Il lavoratore reintegrato con sentenza che non aderisce all’invito di riprendere servizio (ritenendolo formulato in maniera illegittima) senza formulare tempestiva richiesta dell’indennità sostitutiva della reintegrazione perde il posto e l’indennità.
In giudizio, il dipendente aveva sostenuto di non aver aderito all’invito del datore di lavoro a riprendere servizio perché questo sarebbe stato illegittimamente subordinato a una visita d’idoneità presso una struttura medica scelta unilateralmente dal datore. Conseguenza dell’invalidità dell’invito sarebbe stata che egli era tuttora in tempo per chiedere l’indennità sostitutiva del preavviso. Secondo la Corte, viceversa, anche nel caso indicato, di ritenuta illegittimità della richiesta di visita d’idoneità, il lavoratore avrebbe dovuto chiedere tempestivamente l’indennità sostitutiva della reintegrazione, pena l’estinzione del rapporto di lavoro e la perdita dell’indennità.
Sezione: rapporto di lavoro