Corte di cassazione, sentenza 26 settembre 2019 n. 24100

26 Settembre 2019

Anche in caso di conversione del contratto di collaborazione a progetto illegittimo, si applica il regime indennitario ex art, 32 legge n. 183/2010.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La decisione applica al contratto di collaborazione a progetto la regola interpretativa secondo cui la disposizione dell’art. 32, comma 5 della L. n. 183/2010 – il quale stabilisce, in caso di conversione di un contratto di lavoro a termine, la limitazione del risarcimento, per il periodo tra l’interruzione del rapporto e la sentenza di reintegrazione, a un’indennità omnicomprensiva compresa tra 2,5 e 12 mensilità di retribuzione globale di fatto– si applica ad ogni ipotesi di conversione di contratti di lavoro a termine, anche se di natura autonoma, come appunto il co.co.pro.
Sezione: rapporto di lavoro