Corte di cassazione, sentenza 27 aprile 2023 n. 11174

27 Aprile 2023

Licenziamento per eccessiva morbilità legittimo solo se si supera il periodo di comporto.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un lavoratore era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, in ragione della scarsissima utilità per l’impresa della sua prestazione a cagione delle numerose, imprevedibili assenze per malattia negli ultimi sei anni. Nel giudizio di impugnazione di tale licenziamento, la Cassazione, respingendo il ricorso della società, ricorda che in relazione alle assenze per malattia è possibile unicamente, secondo la disciplina speciale di cui all’art. 2110 cod. civ. il licenziamento per superamento del periodo di comporto. Secondo la Corte, infatti, in caso di eccessiva morbilità del dipendente, il contemperamento dei confliggenti interessi del datore di lavoro e del lavoratore si realizza con la rilevanza oggettiva delle assenze per malattia, che comportano il licenziamento solo se sia superato il periodo di tolleranza stabilito dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità.