Corte di Cassazione, sentenza 27 gennaio 2023, n. 2517

27 Gennaio 2023

Sub-committente e sub-appaltatore sono tenuti a coordinarsi per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un procedimento avente a oggetto l’infortunio occorso nel 2007 (prima, dunque, dell’entrata in vigore del d.lgs. 81/08 e nella vigenza del d.lgs. 626/94) al dipendente di una ditta sub-appaltatrice, che aveva subito la lesione a una gamba a seguito del rovesciamento della trave precariamente appoggiata al terreno sulla quale lavorava, Tribunale e Corte d’appello avevano riconosciuto la responsabilità del solo datore di lavoro sub-appaltatore (nel frattempo fallito) ed escluso quella del sub-committente, in ragione della riscontrata assenza in capo a quest’ultimo di un effettivo potere di controllo e tanto meno di direzione operativa sul sub-appaltatore, nonché del fatto che l’evento si era verificato in un’area recintata, posta all’interno dello stabilimento di proprietà del committente e affidata in custodia al sub-appaltatore, senza che il sub-committente ne avesse alcuna disponibilità. I giudici di legittimità, accogliendo il ricorso del lavoratore e cassando con rinvio la sentenza impugnata, osservano che le disposizioni normative in materia di ripartizione degli obblighi prevenzionistici tra committente e appaltatore vigenti all’epoca dell’infortunio (a partire dall’art. 7, d.lgs. 626/94) imponevano anche al sub-committente l’obbligo di coordinarsi col sub-appaltatore per la predisposizione e l’attuazione di misure necessarie ad assicurare la sicurezza, l’igiene e la salute dei lavoratori, siccome ambedue tenuti a collaborare nella realizzazione di una medesima opera. Nel caso di specie, osserva ancora la Corte, occorre allora che la responsabilità del sub-committente sia rivalutata alla luce di tale principio (che i giudici di legittimità ritengono essere stato disatteso dalla sentenza impugnata), tenendo altresì in debito conto il potere direttivo che il contratto d’appalto espressamente riconosceva nel caso in esame al sub-committente e l’esercizio del potere di controllo a esso necessariamente connesso.